PROCEDURA PER IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO NEL 2018

La riforma del lavoro intervenuta nel corso del 2012, che porta il nomedell’allora Ministro del Lavoro Elsa Fornero, ha apportato notevoli modifiche alla disciplina deilicenziamenti collettivi. La procedura prescritta dalla l. n. 223/91 non cambia.Resta, infatti, invariato l’obbligo della comunicazione iniziale, l’esame congiunto e la successiva fase “sindacale” e quella “amministrativa”, nonché l’invio della lettera di recesso ai singoli lavoratori.Cambia solo il termine entro cui inviare l’elenco dei lavoratori licenziati alla Direzione Territoriale del Lavorocompetente ed alle organizzazioni sindacali, da effettuarsi entro sette giorni dal licenziamentoe non più contestualmente ad esso.Ticket di licenziamentoIl ticket licenziamento è quel contributo a carico delle aziende e dei datori di lavoro introdotto dallacosiddetta Riforma Fornero (legge 92/2012). È dovuto in tutti i casi in cui c’è un’interruzione delrapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione di quando è il lavoratore a presentarele dimissioni.L’impresa non è dovuta al pagamento del ticket per il licenziamento neppure nel caso di risoluzioneconsensuale del contratto di lavoro.Questo ha preso il posto dell’indennità di mobilità dal 1°gennaio 2017 ed ha un duplice obiettivo: finanziare la Naspi, l’indennità di disoccupazione che l’INPS, salvo eccezioni, riconosce a chiperde il proprio lavoro; scoraggiare i licenziamenti.Il datore di lavoro quindi non ha più l’obbligo di pagare la tassa per l’iscrizione del dipendente che haperso il lavoro, ma deve versare all’INPS un contributo per finanziare una eventuale indennità didisoccupazione – Naspi – spettante al neo disoccupato.Contributo che va pagato in un’unica soluzione entro il 16° giorno del secondo mese successivoall’interruzione del rapporto lavorativo con un importo variabile – come vedremo meglio di seguito – inbase all’anzianità di servizio del dipendente.Il comma 2 dell’art. 16 della legge di bilancio relativo al 2018 (A.S. n. 2960) prevede un significativoaumento del contributo di ingresso alla NASPI a carico delle aziende che potranno in essere procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223: l’aliquota percentuale,prevista dall’art. 2, comma 31, della Legge n. 92 del 2012, passerà dal 41% del massimale NASPI(nel 2017: 1195 euro) all’82%.Fino al 2017 la normativa prevedeva che, in caso di licenziamento, il datore di lavoro dovessepagare, per ciascun licenziamento, il contributo Naspi calcolato sulla base della anzianità aziendaledel lavoratore con un tetto massimo di trentasei mesi.Per l’anno 2017,nel massimo il contributo è pari 1.469,95 euro [(1195 X 41%) x 3 anni].Nel caso di licenziamento collettivo la cui procedura si chiuda senza accordo sindacale il contributoNaspi è moltiplicato per tre (4.409,85 euro).Nel 2018, a seguito dell’aumento dell’aliquota percentuale (dal 41% all’82%), sostanzialmente ilcontributo raddoppa: 2.939,90 euro (per ciascun lavoratore) in caso di procedura di licenziamento collettivoconclusasi con accordo sindacale; 8.819,70 euro in caso di licenziamento collettivo senza accordo sindacale.Tale contributo di ingresso interesserà le aziende che rientrano nel campo di applicazione dellaintegrazione salariale straordinaria.LICENZIAMENTO COLLETTIVOArt.24, comma 1 Legge 223/91LICENZIAMENTO COLLETTIVO Art.24, comma 1 Legge 223/91 “Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all’articolo 5, commi da 1 a 5,si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza diuna riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinquelicenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unitàproduttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano pertutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunquericonducibili alla medesima riduzione o trasformazione”.Dirigenti La Legge n. 161/2014 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivantidall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”), modificando ilcitato art. 24, L. n. 223/1991, ha incluso a pieno titolo i dirigenti nel campo di applicazionedella procedura collettiva di riduzione di personale, stabilendo in primo luogo che gli stessidebbono esser computati sia ai fini del limite dimensionale del superamento dei 15 dipendentiche all’interno del numero minimo di 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni, affinchègli stessi possano essere considerati come collettivi.DISTINZIONE TRA LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ELICENZIAMENTO COLLETTIVOMASSIMA CASSAZIONE: “La legge n. 223 del 1991 ha fissato un ben definito criterio diindividuazione dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale secondo cui essi sidistinguono dai licenziamenti individuali esclusivamente per l’elemento quantitativo del numerodei dipendenti licenziati e per l’estraneità del singolo lavoratore alla procedura di messa in mobilità che deve precedere la riduzione del personale. Ne consegue che, non essendo più – adifferenza di quanto accadeva prima dell’entrata in vigore della suddetta legge – la specificaragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto lavorativo a caratterizzare la riduzionedel personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo per giustificato motivo obiettivo, soltantoi licenziamenti al di sotto del numero indicato dall’art. 24 della legge medesima e non contenutinell’arco temporale di centoventi giorni indicato dalla disposizione da ultimo citata possonoconfigurarsi come licenziamenti individuali soggetti alla normativa della legge n. 108 del 1990 cheha applicazione generale, eccezion fatta per la residuale area di libera recedibilità.”

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