TRASFERTE: REGOLE GENERALI

Le trasferte di lavoro comportano un cambiamento provvisorio, rispetto a quanto scritto nel contratto, del luogo in cui il lavoratore svolge le sue mansioni.

Le trasferte lavoro si differenziano dal trasferimento del lavoratore per la durata del mutamento di luogo, poiché nel trasferimento lo “spostamento” è definitivo e non provvisorio. La Cassazione con l’ordinanza n. 12301 del 21 agosto 2003, ha definito la temporaneità come caratteristica indispensabile per definire le trasferte di lavoro. Le trasferte lavoro si differenziano anche dal ruolo del trasferista che è invece colui che presta la sua attività in luoghi sempre diversi (Cass. 28 gennaio 1987, n. 818).

Con le trasferte di lavoro dei dipendenti, il datore di lavoro fa fronte ad esigenze lavorative di carattere transitorio, trasferendo provvisoriamente uno o più lavoratori che rientreranno al termine nella sede abituale (stabilita nel contratto) di lavoro.

La Cassazione con l’ordinanza del 14 gennaio 2003, n. 438 ha anche sancito l’impossibilità a volte di stabilire in anticipo la durata delle trasferte lavoro; cioè qualora vi siano delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere prima di rientrare e non sia possibile stabilirne con precisione i tempi.

Da un punto di vista economico, i CCNL, disciplinano diversamente le trasferte di lavoro rispetto alle normali ore lavorative svolte nella sede abituale. Al lavoratore in trasferta è riconosciuta un’indennità di trasferta e/o il rimborso delle spese da lui sostenute per lo spostamento.

Al rientro dalle trasferte lavoro, il dipendente dovrà presentare all’azienda la documentazione relativa alle spese. Tale documentazione deve essere precisa e dettagliata e riepilogare i dati della trasferta (data, descrizione), i costi sostenuti (documenti di viaggio, fatture hotel) oltre ad essere firmata dal collaboratore in trasferta.

La Cassazione Sezione Lavoro n. 12895 del 5 settembre 2002 ha stabilito che l’indennità di trasferta deve essere riconosciuta al collaboratore anche per i giorni festivi o di sabato e domenica qualora tali giornate rientrino nel periodo della trasferta.

L’indennità di trasferta prevede anche delle esenzioni ai fini IRPEF con un limite di € 46,48 per giornata intera (all’estero € 77,47). L’indennità di trasferta è differente dal punto di vista economico a seconda che si tratti di:

  • indennità di trasferta fuori dal comune della sede di lavoro
  • indennità di trasferta entro il comune della sede lavorativa

Per saperne di più circa l’indennità di trasferta, STABILITA DAI SINGOLI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO, vi suggeriamo di recarvi presso le Nostre sedi.

A.S.La COBAS