E’ stato infilato nelle pieghe della manovra fatta nel 2010 dal governo Berlusconi che causo’ scioperi e critiche dei giuslavoristi e ripreso a pieno titolo della riforma Fornero.. Consente di mettere le mani sui contratti collettivi nazionali e sullo Statuto dei lavoratori per allargare i confini del precariato e includervi anche chi oggi è garantito.
Al di là delle belle parole sulla flex security le politiche del governo di prima e forse anche di quello di adesso si stanno rivelando una furba scorciatoia verso un Paese più precario.
Licenziamenti senza giusta causa che si chiudono con un indennizzo ma senza il reintegro; la retribuzione che diventa una variabile decisa dai contratti di prossimità; mansioni e inquadramenti a prescindere dai titoli e dal curriculum; orari, pause, notti in deroga agli accordi nazionali; part time sempre più simile al lavoro a chiamata. Ecco come il contestato articolo 8 può ulteriormente cambiare la condizione dei lavoratori in Italia.
Tra le pieghe della manovra correttiva settembrina, il Governo ha inserito un articolo, l’articolo 8, che poco ha a che fare con la salute dei conti pubblici e molto con la salute del diritto del lavoro.
L’articolo 8 prevede la possibilità di derogare, con intese a livello territoriale, sia ai contratti collettivi nazionali di lavoro che alla legge, su un ampio ventaglio di materie: dal licenziamento, agli orari di lavoro, alla regolamentazione del part-time, alle mansioni e agli inquadramenti, fino alla disciplina delle assunzioni e dei rapporti di lavoro.
Concretamente significa che i diritti dei lavoratori sanciti dalla Legge e le condizioni previste nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro potrebbero non valere più. O, almeno, non per tutti, non ovunque. I contratti di “prossimità” (questa la dicitura utilizzata per le intese da attivare a livello aziendale o territoriale) potrebbero stabilire cose anche molto diverse tra luogo e luogo. Titolati a firmare queste intese i sindacati “di comodo” anche sul piano territoriale o aziendale: un sindacato presente in una sola impresa, magari perché gradito all’azienda e quindi magari meno autonomo dagli interessi dell’impresa, è, insomma, investito dello stesso ruolo di un sindacato nazionale.
Addio al principio di eguaglianza di trattamento tra lavoratori? Addio allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori? Questa è la posta in gioco?
In realtà ciò che ispira l’articolo 8 sembra essere la generalizzazione a tutto il mondo del lavoro delle condizioni e del trattamento oggi riservate ai lavoratori precari. Per questo il modo migliore per raccontare le possibili ripercussioni di quella norma è raccontare la condizione di vita e di lavoro dei così detti “atipici”, ormai sempre più numerosi, ormai sempre più “tipici”.
Licenziamenti, mansioni e inquadramenti, orario di lavoro, compenso, malattia, disciplina: sono tutti temi sui quali a chi ha un contratto precario non è data alcuna garanzia, né alcuna certezza.
E’ ipotizzabile, dunque, che un “contratto di prossimità” preveda che, a seguito di un licenziamento senza giusta causa, non ci sia la reintegra nel posto di lavoro, ma solo un indennizzo, magari irrisorio. Ecco che l’instabilità dei lavoratori precari irrompe anche nella vita di tutti gli altri.
Oppure ci si può attendere che a livello aziendale vengano attribuiti ai lavoratori mansioni e inquadramenti a prescindere dai titoli e dall’esperienza. Ed ecco quindi l’iper-qualificato a cui viene chiesto di svolgere compiti di segreteria o il dirigente con venti anni di anzianità spostato all’ufficio timbri. Oppure, il contrario: un lavoratore inquadrato a un basso livello cui viene chiesta un’assunzione di responsabilità sproporzionata. Esattamente come avviene oggi per quell’esercito di parasubordinati e lavoratori a termine a cui viene chiesto di far di tutto e di più pur di assicurarsi il rinnovo del contratto.
Si tratta degli stessi soggetti per cui lo stipendio lo decide, quasi sempre, il datore di lavoro. Ora, con l’articolo 8, rischiano di essere in larga compagnia. La retribuzione potrebbe diventare per tutti, anche per chi ha un contratto collettivo di riferimento, una variabile su cui intervengono i contratti di prossimità: stipulare intese sull’inquadramento del personale, infatti, potrebbe comportare anche un abbassamento della retribuzione, senza alcun rispetto per la professionalità e le competenze del lavoratore.
Ma l’articolo 8 interviene anche nel concreto svolgimento della propria prestazione di lavoro: sull’orario di lavoro, per esempio, si rischia di dire addio al limite delle 40 ore settimanali, così come sarà possibile una stretta sulle pause, sui riposi giornalieri e settimanali o sul lavoro notturno. Uno scenario simile a quanto accaduto nella nota vicenda della Fiat di Pomigliano (a cui l’articolo 8 della manovra dà il suo imprimatur) e a quello dei lavoratori precari costretti a lavorare con orari che lasciano poco spazio alla programmazione della propria esistenza, chiamati senza preavviso a coprire turni improvvisamente vaganti o a svolgere lavoro extra a parità di retribuzione.