IL LAVORATORE SI FA MALE. CHI NE RISPONDE?Responsabilità Penale e Responsabilità Civile del Datore di Lavoro in caso di Infortunio sul lavoro

 Infortunio sul lavoro

La responsabilità penale del datore di lavoro dell’infortunato è sempre stata originata dall’aver posto in essere un fatto – reato da parte del medesimo datore di lavoro, e/o da parte dei soggetti adibiti a mansioni di controllo e vigilanza, quali il responsabile della sicurezza e della vigilanza, il capo operaio ed altri; oppure dal non aver vigilato affinché il fatto – reato non si verificasse.

La qualificazione dell’evento, determinante l’infortunio del lavoratore, come fatto – reato alla luce della normativa vigente in materia, quali quelle specifiche del settore nel quale opera l’impresa unitamente a quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal d.lgs. 626/94 e successive modifiche ed allegati, è data dalla circostanza che il datore di lavoro non abbia rispettato le prescrizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro.

In altri termini, nel caso in cui viene violata una disposizione in materia di sicurezza sia nel senso della non applicazione sia nel senso della omessa vigilanza affinché i lavoratori rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza, e tale violazione viene accertata dalle autorità competenti, ossia dagli Ispettori A.S.L. – Servizio di Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro, si ha certamente la formulazione del capo di imputazione a carico del titolare dell’impresa nonché dei soggetti predisposti alla vigilanza. Si precisa inoltre che a seguito dell’avvenuto infortunio sul lavoro d’ufficio iniziano d’ufficio sia il procedimento penale, quale l’apertura di un fascicolo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, sia il procedimento di controllo sull’impresa. L’espletamento delle indagini sono di competenza esclusiva per materia degli Ispettori A.S.L. facenti parte del Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro. All’esito poi delle ispezioni espletate da quest’ultimi se vengono rinvenute violazioni delle prescrizioni imposte dalla normativa sulla sicurezza in via generale, prevista dal d.lgs. 626/94, e sia in via specifica dalla normativa specifica del settore nel quale opera l’impresa, oppure vengono rinvenute omissioni nella vigilanza sui lavoratori, gli Ispettori A.S.L. rimettono le proprie conclusioni in Procura. A questo punto il Procuratore della Repubblica, essendo tali violazioni perseguibili d’ufficio, non può far altro che formulare il capo di imputazione in quanto la violazione della normativa sulla sicurezza configura certamente l’ipotesi di un fatto costituente reato. Attivato il procedimento penale ed accertata l’esistenza del reato in linea generale la responsabilità penale a carico del datore di lavoro è esistente.

La responsabilità penale in capo al datore di lavoro o del responsabile della sicurezza potrebbe essere anche esclusa nelle ipotesi in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

E’ chiaro quindi che per configurarsi una responsabilità penale occorre la violazione della normativa e/o l’omissione nella vigilanza.

La responsabilità civile, invece, ricorre sicuramente nelle medesime ipotesi in cui ricorre la responsabilità penale ma altresì nelle ipotesi in cui il procedimento penale viene archiviato già nella fase di indagini preliminare in quanto non si riscontrano violazioni nella normativa sulla sicurezza e/o omissioni commesse dal datore di lavoro e/o dai responsabili sulla sicurezza.

La non coincidenza tra le due responsabilità comporta in concreto nel datore di lavoro innumerevoli problemi. Vuoi perché il datore di lavoro è costretto ad affrontare, o meglio, difendersi in più giudizi, in primo luogo quello penale, e definito in modo favorevole quest’ultimo, deve poi affrontare nuovamente un ulteriore giudizio civile. Il giudice civile, infatti, non fa altro che ricostruire e valutare nuovamente i medesimi fatti già accertati in sede penale e trarre poi le proprie conclusioni che possono essere anche del tutto differenti rispetto a quelle del giudice penale. Ciò non può che comportare disorientamento e disagi per i datori di lavoro nonché il verificarsi di differenti giudicati!!! Potrebbe, infatti, sussistere la responsabilità civile pur essendo stata esclusa la responsabilità penale. Vuoi perché il datore di lavoro pur rispettando l’intero quadro normativo potrebbe comunque essere riconosciuto come responsabile civilmente per l’infortunio subito dal lavoratore infortunato.

In altri termini, pur non essendo stata commessa alcuna violazione delle disposizioni normative né alcuna omissione nella vigilanza sul rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza da parte del datore di lavoro e/o di suoi delegati, comunque quest’ultimi potrebbero incorrere nella responsabilità civile per l’accadimento dell’evento infortunio, con la conseguenza di essere entrambi condannati, eventualmente in solido tra loro, al risarcimento dei danni nel confronti del lavoratore infortunato nonché al rimborso nei confronti dell’I.N.A.I.L. delle somme esborsate in favore del lavoratore infortunato da parte di quest’ultima.

Naturalmente tale situazione di non coincidenza tra responsabilità penale e responsabilità civile è stata determinata dalla separazione dei giudizi e dalla indipendenza delle azioni penali e civili ma è stata aumentata a dismisura, con creazione anche di differenti e contrastanti giudicati, con il superamento dell’efficacia del giudicato penale nell’ambito del giudizio civile. Così facendo si è creata quindi una differente nozione di colpa in cui incorre il datore di lavoro, o comunque, pur volendo riconoscere una struttura unica di colpa, questa è soggetta a differenti gradi di valutazione. Molto più rigida e grave all’interno del giudizio civile!!

Le uniche ipotesi, infatti, in cui il datore di lavoro riesce ad escludere la colpa, quindi, la responsabilità in sede civile sono quelle in cui riesce a fornire la prova che l’evento infortunio è stato causato da forza maggiore o da caso fortuito, per aver il lavoratore infortunato posto in essere un comportamento talmente abnorme da non rientrare né nelle normali operazioni né in quelle eventualmente prevedibili utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. In conclusione solo quando oil datore di lavoro riesce a dare la prova che il comportamento del lavoratore infortunato è stato tale da non poter essere neppure prevedibile allora riesce ad escludere la propria responsabilità civile.

Naturalmente va da sé che lo spazio di non responsabilità, né penale né civile, del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro è molto limitato se non ridotto quasi al nulla.

 

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