Contestazione disciplinare tardiva e licenziamento.Per la Cassazione è illegittimo il licenziamento del lavoratore nel caso di contestazione disciplinare tardiva. Vediamo cosa prevede la legge.

Uno dei principali requisiti, per cui la contestazione disciplinare sia valida ai fini del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, è la sua tempestività; la Cassazione è tornata a dichiarare illegittimo il licenziamento avvenuto a seguito di contestazione disciplinare tardiva.

Vediamo cosa ha stabilito la Cassazione con la Sentenza 23177/2017 depositata il 4 ottobre 2017.

Contestazione disciplinare tardiva, fatto e diritto

La Corte di Appello in riforma della Sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice a seguito di contestazione disciplinare.

La contestazione disciplinare riguardava la detenzione di banconote contraffatte, di cui una veniva spesa presso un esercizio di vendita ambulante. Per questa condotta alla lavoratrice era stata affermata la responsabilità penale con conseguente condanna (marzo 2009).

Contestazione disciplinare tardiva, fatto e diritto

La Corte di Appello in riforma della Sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice a seguito di contestazione disciplinare.

La contestazione disciplinare riguardava la detenzione di banconote contraffatte, di cui una veniva spesa presso un esercizio di vendita ambulante. Per questa condotta alla lavoratrice era stata affermata la responsabilità penale con conseguente condanna (marzo 2009).

Per la Corte d’Appello il licenziamento era da annullare in quanto mancante del requisito dell’immediatezza della suddetta contestazione disciplinare (avvenuta in data 10 febbraio 2010).

A differenza di quanto stabilito dal giudice di primo grado, che invece sul punto sosteneva la tempestività, in quanto la società soltanto nel gennaio 2010 era venuta a conoscenza del passaggio in giudicato della condanna penale.

Il datore di lavoro, infatti, aveva sostenuto che soltanto il 25 gennaio 2010 aveva avuto conoscenza dell’irrevocabilità della condanna, mentre la Corte d’Appello aveva appurato che il datore di lavoro già il 15 marzo 2009, era venuta in possesso della sentenza di condanna (come risultante dal timbro di pagamento dei diritti di cancelleria) anche se questa era priva dell’attestazione di passaggio in giudicato.

Rispetto inoltre alla lesione del vincolo fiduciario la Corte distrettuale affermava che lo stesso non poteva considerarsi irrimediabilmente venuto meno, in quanto la società per sua stessa ammissione fin dall’anno 2007 era venuta a conoscenza del procedimento penale, che aveva coinvolto la dipendente.

Vi è stato quindi un ampio lasso di tempo (dal 2007 al 2010) senza l’adozione di alcun provvedimento cautelare di allontanamento. Per cui questo stava a dimostrare che l’azienda aveva continuato a riporre fiducia nella lavoratrice di assolvere con lealtà e trasparenza alle mansioni affidatele.

Conclusioni

Per la Cassazione è legittima la decisione della Corte d’Appello, ed è quindi illegittimo il licenziamento della lavoratrice a causa della contestazione disciplinare tardiva.

La Cassazione ricorda inoltre che ai procedimenti disciplinari non si applica il principio di non colpevolezza stabilito dall’art. 27 della Costituzione.

Inoltre il potere disciplinare (art. 7 della legge n. 300 del 1970) è fondato sull’obbligo del datore di lavoro di comportarsi secondo buona fede. Ragion per cui la contestazione deve essere caratterizzata da immediatezza, proprio per consentire al lavoratore incolpato l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Citando una precedente Sentenza della stessa Corte (Cass. lav. n. 7410 del 26/03/2010), gli Ermellini affermano che:

Ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati (nella specie, la condanna penale irrevocabile a carico del lavoratore) e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo e sufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale.

  Sentenza Cassazione 23177-2017 (441,7 KiB, 49 download)

Questa voce è stata pubblicata in SERVIZI AI LAVORATORI. Contrassegna il permalink.