1. Procedimento giurisdizionale
L’art. 442, cod. proc. civ., dispone che si applicano le disposizioni del processo del lavoro nei procedimenti relativi a controversie che riguardano l’applicazione di norme su:
– le assicurazioni sociali;
– gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– gli assegni per il nucleo familiare;
– ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;
– gli obblighi di assistenza e previdenza (c.d. “volontaria”) derivanti da contratti e accordi
collettivi.
Competenza per materia del tribunale in funzione di giudice del lavoro
Le controversie di cui sopra sono, ex art. 444, cod. proc. civ., di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competenza per territorio
L’art. 444, cod. proc. civ., prevede inoltre che per le controversie in materia di prestazioni
previdenziali ed assistenziali, è competente il tribunale della circoscrizione nella quale risiede
l’attore.
Per le controversie relative invece agli obblighi contributivi dei datori di lavoro o all’applicazione delle relative sanzioni civili, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale competente.
Per le controversie relative agli infortuni e malattie professionali dei marittimi, è competente, infine, il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.
Condizione del previo esaurimento del procedimento amministrativo
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria è procedibile, ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. civ., solamente:
– se siano stati esauriti i prescritti procedimenti di composizione della lite in sede
amministrativa;
– ovvero se siano decorsi i termini fissati per la composizione della stessa;
– ovvero se siano comunque decorsi 180 giorni dalla presentazione del ricorso
amministrativo.
Procedibilità della domanda giudiziale
Il procedimento amministrativo deve risultare esaurito alla prima udienza e non
necessariamente alla data del deposito del ricorso.
Non è sufficiente per la procedibilità della domanda il teorico decorso dei termini fissati per
il compimento dei procedimenti amministrativi, se in concreto l’interessato non abbia proposto
ricorso.
L’improcedibilità va rilevata, anche d’ufficio, entro la prima udienza di discussione. A norma dell’art. 443, comma 2, cod. proc. civ., qualora il giudice ravvisi l’improcedibilità della domanda,
sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di 60 giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Il processo sospeso va riassunto a cura dell’attore nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
Poteri istruttori del giudice
Secondo l’art. 445, cod. proc. civ., nei procedimenti relativi alle controversie suddette il
giudice può nominare uno o più consulenti tecnici ex art. 424 cod. proc. civ.
E’ altresì possibile, ex art. 446, cod. proc. civ., che vengano rese informazioni dagli istituti di patronato e assistenza sociale legalmente riconosciuti, su istanza dell’assistito, nei modi di cui
all’art. 425 cod. proc. civ.
Sentenza
Le sentenze che risolvono controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono, in base all’art. 447, cod. proc. civ., provvisoriamente esecutive (ex art. 431, cod. proc.
civ.) salva la facoltà del giudice di appello di sospendere l’esecutività se da ciò possa derivare alla parte un gravissimo danno.
Rivalutazione dei crediti previdenziali
La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 156/91, l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva l’applicabilità dell’art. 429, comma
3, cod. proc. civ., (rivalutazione dei crediti di lavoro) alle sentenze di condanna relative a crediti di prestazioni previdenziali .
2. Contenzioso amministrativo in genere
Stante il disposto dell’art. 1, D.P.R. n. 1199/1971, contro gli atti amministrativi non definitivi degli enti pubblici è generalmente ammesso – prima che sia esperibile ricorso agli organi
giurisdizionali – il ricorso in unica istanza ad un organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso da proporsi entro 30 giorni dalla
notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza, non sospende l’efficacia e l’esecutività dell’atto impugnato a meno che l’autorità adita non
ritenga, sussistendo gravi motiv i, di disporne la sospensione (art. 3 del D.P.R. n. 1199/1971).
Decorsi 90 giorni – o il diverso termine previsto da norme specifiche – dalla data di
presentazione, il ricorso si intende respinto – c.d. “silenzio-rigetto” – a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso all’autorità giudiziaria o quello straordinario al
Capo dello Stato (art. 6, D.P.R. citato).
In materia di ricorsi amministrativi è da ultimo intervenuto il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
che ha introdotto due nuovi ricorsi:
– il ricorso alla Direzione regionale del lavoro (DRL) (art. 16, D.Lgs. n. 124/2004);
– il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004).
L’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 istituisce il ricorso alla Direzione regionale del lavoro
avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi dell’articolo 18 della L. n.
689/1981, dalla DPL. Il ricorso, ammesso in via alternativa a quello in opposizione dinanzi al
Tribunale di cui all’articolo 22 della medesima legge, è proposto davanti al direttore della Direzione regionale del lavoro entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento,
salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro per il quale si
procede ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 124.
Il ricorso può essere presentato direttamente alla DRL che ne rilascia ricevuta, oppure
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in quest’ultimo caso la data di spedizione
vale quale data di presentazione. Dalla data apposta sull’avviso di ricevimento decorreranno
invece i 60 giorni entro i quali la DRL dovrebbe decidere il ricorso.
Nei 30 giorni successivi alla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione gli interessati possono
quindi, in via facoltativa, proporre ricorso alla DRL oppure, in virtù della espressa enunciazione
testuale dell’art. 16, D.Lgs. n. 124/2004 proporre opposizione davanti al Tribunale, in funzione di
giudice unico.
Il Direttore della DRL, ricevuto il ricorso, decide entro i successivi 60 giorni, senza
procedere ad audizioni del privato ricorrente, in ragione della previsione normativa secondo cui
la decisione deve essere presa sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di
quella in possesso dell’amministrazione.
Con il provvedimento motivato che decide il ricorso, che deve essere notificato al
ricorrente, il Direttore della DRL conferma, in tutto o in parte, ovvero annulla l’ordinanzaingiunzione
impugnata.
La presentazione del ricorso alla DRL non sospende la esecuzione dell’ordinanzaingiunzione
salvo provvedimento espresso in questo senso del Direttore della DRL; il
provvedimento di sospensione può avvenire su richiesta del ricorrente e in presenza dei
requisiti tipici dei provvedimenti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora).
Nel caso di decisione di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione la DPL a cui la decisione
è comunicata deve dare luogo alla cessazione delle procedure di riscossione coattiva ove
pendenti; nel caso di decisione del ricorso che ridetermina l’importo della sanzione la DPL
assegna agli interessati, mediante atto notificato, il termine di 30 giorni per pagare la somma
rideterminata, in mancanza attiverà la procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge,
con riferimento alla somma come ridefinita.
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto).
A seguito della decisione espressa ovvero dopo l’inutile decorso del termine previsto per la
decisione stessa, il trasgressore può proporre entro 30 giorni, che decorrono dalla notifica del
provvedimento di decisione ovvero dalla scadenza dei 60 giorni, il ricorso in opposizione di cui
all’art. 22 della legge n. 689/1981, avente per oggetto l’ordinanza-ingiunzione (v. anche ML circ.
n. 24/2004).
Il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro è previsto in modo specifico per tutto
ciò che riguarda la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro e viene proposto
avverso:
– le contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL;
– le ordinanze-ingiunzioni delle DPL;
– i verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004).
Il ricorso va inoltrato alla DRL nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notifica del
provvedimento impugnato, secondo quanto previsto in via generale per i ricorsi gerarchici
anche impropri ed è deciso, con provvedimento motivato, dal Comitato regionale per i rapporti
di lavoro – composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal
- Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL – nel termine di novanta giorni
dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende
respinto (ML circ. n. 24/2004).
Il ricorso:
– non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la Direzione regionale del
lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione;
– interrompe i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della L. n. 689/1981, e quelli previsti
dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti degli enti previdenziali (art. 17,
D.Lgs. n. 124/2004; ML circ. n. 24/2004).
3. Contenzioso amministrativo INPS
La normativa sul contenzioso amministrativo avverso i provvedimenti emessi dall’INPS (L.
9 marzo 1989, n. 88; deliberazione INPS n. 13 del 21 maggio 1993 diramata con la circolare n.
125/1993) stabilisce che entro 90 giorni può essere proposto ricorso in carta semplice. In base
alla materia del contendere sono individuati gli organi competenti a decidere (v. infra).
La proposizione del ricorso non sospende l’efficacia e l’esecutività dei provvedimenti in
materia di prestazioni, di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi e di classificazione dei
datori di lavoro.
Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione del ricorso, dovendosi esso considerare
respinto, gli interessati hanno la facoltà di adire l’autorità giudiziaria (art. 47, comma 4, L. n.
88/1989).
Contenzioso amministrativo INPS in materia di contributi e prestazioni
La legge n. 88/1989, nel disciplinare il contenzioso in materia di contributi dovuti all’INPS,
individua gli organi competenti a decidere sui ricorsi. Essi variano a seconda del Fondo cui
sono dovuti i contributi pretesi dall’Istituto e sono:
– il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 23, comma 1, lett.
e) L. n. 88/1989);
– il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti
(contributi per la C.i.g., la disoccupazione involontaria, il Fondo di garanzia del trattamento di
fine rapporto, gli assegni familiari, la malattia, la tubercolosi, il trattamento di richiamo alle armi,
nonché per ogni altra prestazione di carattere temporaneo) (art. 26, comma 1, lett. e) L. n.
88/1989);
– il comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 30, lett. e) L. n. 88/1989);
– il comitato amministratore della gestione dei contributi previdenziali per gli artigiani (art.
33, lett. e) L. n. 88/1989);
– il comitato amministratore della gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni per
gli esercenti attività commerciali (art. 36, lett. e) L. n. 88/1989);
– il comitato amministratore della gestione speciale (collaboratori coordinati e continuativi e
professionisti senza cassa previdenziale) (art. 3, D.M. n. 553/1999).
I ricorsi in materia di contributi da versare alla Gestione speciale di previdenza a favore dei
dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di
cui all’art. 11, L. n. 5/1960 (art. 51, comma 3, L. n. 88/1989).
Il regime del contenzioso in materia di prestazioni previdenziali è ricalcato su quello
suesposto in materia contributiva: i ricorsi relativi alle prestazioni previdenziali, infatti, devono
essere presentati ai Comitati provinciali dei Fondi e delle Gestioni (art. 46, L. n. 88/1989).
Fanno eccezione i ricorsi riguardanti le prestazioni relative alla maternità ed agli assegni
per il nucleo familiare erogate a collaboratori coordinati e continuativi e professionisti senza
cassa previdenziale sui quali decide, in unica istanza, il comitato amministratore per la gestione
speciale (INPS mess. n. 247/2001).
Contenzioso amministrativo INPS in materia di classificazione dei datori di lavoro (rinvio)
Per quanto concerne il ricorso ex art. 50, L. n. 88/1989 avverso i provvedimenti con i quali
l’INPS determina la classificazione dei datori di lavoro si rinvia a quanto esposto nella nota
illustrativa INPS – Iscrizione dei datori di lavoro.
Contenzioso amministrativo INPS sulla sussistenza di rapporti di lavoro
Il contenzioso che riguarda la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro avverso
provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo o non derivanti da irregolarità
contestate in sede ispettiva, è di competenza dei Comitati regionali presso l’INPS, ex art. 42 e
ss. L. n. 88/1989 (INPS circ. n. 8/2006).
Questi ricorsi riguardano atti di natura amministrativa che prevedono uno specifico
inquadramento della prestazione lavorativa ovvero l’accesso a prestazioni previdenziali, da
adottarsi da parte dell’Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo e, ad
esempio, possono interessare:
– il disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato (ad esempio rapporto di lavoro
domestico o rapporto di lavoro tra coniugi o affini, ecc.);
– la materia di riscatti e costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n.
1338/1962, quando il contenzioso verte non sulla prova del rapporto ma sulla natura
subordinata o meno dell’attività lavorativa;
– una contestata qualificazione dei rapporti di lavoro che comporta l’iscrizione alla gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, associati in partecipazione, ecc.).
Qualora, invece, la materia del contendere riguardi la sussistenza e la qualificazione del
rapporto di lavoro avverso i verbali d’accertamento degli istituti previdenziali, la competenza
spetta ai Comitati regionali presso la Direzione regionale del lavoro (v. par. 2 e INPS circ. n.
132/2004; INPS circ. n. 8/2006).
Restano affidati ai Comitati regionali dell’Istituto anche i ricorsi a seguito di verbali ispettivi,
presentati fino alla data del 27 maggio 2004 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/2004).
4. Contenzioso amministrativo INAIL
Per quanto riguarda i ricorsi amministrativi avverso provvedimenti emanati dall’INAIL in
materia di inquadramento del datore di lavoro, di obbligo assicurativo e di premi assicurativi si
veda quanto esposto nella nota illustrativa INAIL assicurazione: determinazione, denuncia e
versamento dei premi.
5. Contenzioso amministrativo ENASARCO
I ricorsi avverso i provvedimenti dell’ENASARCO vanno proposti, ex art. 37 Regolamento
delle attività istituzionali dell’ente, al Comitato esecutivo dell’ente con plico raccomandato con
ricevuta di ritorno entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all’interessato del
provvedimento stesso.
Il ricorso deve contenere:
– le generalità del ricorrente;
– gli estremi del provvedimento impugnato;
– i motivi di ricorso e documentazione;
– la firma del ricorrente.
Il Comitato esecutivo decide con provvedimento definitivo, sentito un comitato istruttorio,
presieduto dal presidente dell’ente o di un suo delegato, e composto da quattro membri del
consiglio di amministrazione.
Se la decisione sul ricorso non è comunicata entro i 90 giorni successivi alla data del
ricorso, l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
6. Contenzioso amministrativo INPGI
In base all’art. 56, D.M. 1° gennaio 1953, le controversie di carattere amministrativo
riguardanti contributi da versare all’INPGI sono decise, in via amministrativa, dal comitato
esecutivo su ricorso dell’interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato. La decisione è pronunciata dal comitato esecutivo entro i 60 giorni
successivi alla data del ricorso.
7. Contenzioso amministrativo ENPALS
Alle controversie che coinvolgono l’ENPALS è applicabile la disciplina generale sui i ricorsi
amministrativi (vedi supra). Sui ricorsi degli iscritti è competente a decidere in via definitiva il
comitato esecutivo dell’ente (v. l’art. 7, D.P.R. n. 26/1950).
Per quanto riguarda l’ENPALS, però, si precisa tuttavia che esso è stato in gestione
commissariale e che i componenti del comitato esecutivo, così come quelli del consiglio di
amministrazione, non sono stati nominati.
Alla luce di questa particolare situazione, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che
indica la possibilità di adire i dirigenti degli uffici dirigenziali generali per ricorrere avverso gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti, è stato istituito il ricorso gerarchico o
di secondo grado al direttore generale dell’ente avverso le decisioni adottate dai dirigenti
responsabili degli uffici periferici (ENPALS circ. n. 31/2002).
Il ricorso al direttore generale avverso le pretese contributive deve essere presentato entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della decisione dirigenziale e può essere
inoltrato solo dopo aver esperito il primo grado di ricorso ovvero dopo la decisione assunta dal
dirigente dell’ufficio periferico a seguito di audizione ex art. 18, L. n. 689/1981.
Il contribuente deve proporre il ricorso di secondo grado prima della notifica della cartella
esattoriale; dopo l’emissione della cartella, in ogni caso, può essere inoltrata istanza all’ufficio
periferico competente, qualora il credito sia insussistente, ad esempio nel caso di emissione di
una cartella esattoriale per un importo già versato e del quale il contribuente sia in grado di
provare l’avvenuto pagamento.
Resta inteso che la ricostituzione degli organi dell’Ente comporterà la modifica della
disciplina sopra esposta.
8. Recupero dei contributi
Gli enti previdenziali, al fine di recuperare i contributi omessi ed applicare le relative
sanzioni, possono:
– iscrivere a ruolo il credito contributivo o sanzionatorio (artt. 17 e 24, D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46);
– adottare, fino al 31 dicembre 2000, una ordinanza-ingiunzione (artt. 18 e 35, L. 24
novembre 1981, n. 689);
– intimare una ingiunzione ai sensi e secondo le modalità del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
– chiedere al giudice l’emanazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art.
633 e ss. cod. proc. civ.).
9. Segue: iscrizione a ruolo
La riscossione di contributi e premi non versati dal debitore nei termini previsti da
disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici avviene mediante
iscrizione a ruolo delle somme dovute al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal
debitore (art. 17, D.Lgs. n. 46/1999).
I crediti da riscuotere sono ceduti a titolo oneroso a società di cartolarizzazione che
provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli e versano le somme riscosse all’ente
previdenziale cessionario del credito (v. art. 13, L. 23 dicembre 1998, n. 448; art. 102, L. 23
dicembre 2000, n. 388).
Prima dell’iscrizione a ruolo l’ente ha facoltà di richiedere al debitore il pagamento mediante
avviso bonario; in tal caso l’iscrizione a ruolo è eseguita se il debitore, entro trenta giorni dalla
data di ricezione dell’avviso, non provvede a pagare le somme dovute. Se il contribuente
presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si
procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute (art. 24, D.Lgs. n. 46/1999).
L’iscrizione a ruolo deve avvenire (art. 25, D.Lgs. n. 46/1999):
– per i crediti relativi a contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre
dell’anno successivo al termine fissato per il versamento (in caso di denuncia o comunicazione
tardiva ovvero di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da
parte dell’ente);
– per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31
dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il
provvedimento è divenuto definitivo.
Opposizione contro l’iscrizione a ruolo
Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro
entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento con ricorso da
notificarsi all’ente impositore ed al concessionario.
Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lav oro può sospendere l’esecuzione del
ruolo per gravi motivi; in tal caso il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al
concessionario (artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 46/1999).
10. Segue: ordinanza-ingiunzione ex L. n. 689/1981
L’ordinanza-ingiunzione è un atto amministrativo con il quale l’ente previdenziale determina
e intima il pagamento di quanto dovuto a seguito di una violazione delle norme in materia di
versamento dei contributi che consiste o dalla quale derivi l’omissione totale o parziale del
versamento di contributi o premi (artt. 18 e 35, L. 24 novembre 1981, n. 689).
Prima di emanare un’ordinanza-ingiunzione, però, l’accertamento dell’illecito deve essere
contestato nell’immediatezza oppure, se ciò non è possibile, notificato al trasgressore e solo
decorsi 30 giorni dalla data della contestazione o della notifica della violazione (durante i quali
gli interessati possono espletare difese scritte e orali e produrre documenti) l’ente competente,
se ritiene infondate le difese dell’interessato, emana l’ordinanza-ingiunzione che costituisce
titolo esecutivo (art. 18, comma 6, L. n. 689/1981).
Le ordinanze-ingiunzioni possono essere emanate soltanto in relazione a fatti verificatisi
fino al 31 dicembre 2000, in quanto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono state abolite tutte le
sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza consistenti
nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque
derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (art. 116, comma 12, L.
n. 388/2000).
Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981 non si
applicano i termini previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 2, L. n. 241/1990 per l’esaurimento dei
procedimenti amministrativi, ma all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione si può procedere nel
termine quinquennale di cui all’art. 28, L. n. 689/1981 (ML lett. circ. n. 896/2005).
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione
Entro il termine di 30 giorni (*) dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, può essere
proposta opposizione, ex art. 22, L. n. 689/1981, con ricorso al tribunale (in funzione di giudice
del lavoro), del luogo in cui è stata commessa la violazione.
L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale va allegata l’ordinanza notificata.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice,
ravvisando gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
Il giudizio si svolge secondo le forme del processo in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie di cui agli artt. 442 e ss. cod. proc. civ.
———-
(*) 60 giorni se l’interessato risiede all’estero (art. 22, comma 2, L. n. 689 del 1981).
11. Segue: ingiunzione ex R.D. n. 639/1910
L’ente previdenziale può procedere al recupero di somme che ritenga dovute mediante una
ingiunzione che consiste, secondo il disposto dell’art. 2, comma 1, R.D. n. 639/1910, nell’ordine
di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le somme stesse.
L’ingiunzione è resa esecutiva dal giudice del luogo dell’ufficio che la emette, ed è notificata
(secondo le forme previste nel codice di procedura civile) all’interessato direttamente da parte di
un funzionario dell’ente medesimo (art. 2, comma 2, R.D. n. 639/1910).
Opposizione all’ingiunzione
L’opposizione all’ingiunzione può essere proposta ex art. 3, R.D. n. 639/1910, entro 30
giorni – termine perentorio – dalla notificazione della stessa al tribunale in funzione di giudice del
lavoro del luogo in cui ha sede l’ufficio emittente.
L’opposizione non sospende l’esecuzione, ma è facoltà del giudice disporre, con ordinanza
non impugnabile, la sospensione.
Il giudizio di opposizione all’ingiunzione si svolge secondo le forme del processo in materia
di previdenza e assistenza obbligatorie di cui agli artt. 442 e ss. cod. proc. civ.
12. Segue: decreto ingiuntivo
Per la riscossione delle somme dovute a titolo di prestazioni indebite gli enti previdenziali
possono richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo emesso ai sensi degli artt. 633 e ss.
cod. proc. civ. Tale strumento di tutela non può essere utilizzato per recuperare contributi e
premi dovuti in quanto tali crediti sono oggetto di iscrizione a ruolo e relativa cessione.
Il decreto ingiuntivo richiesto dagli enti previdenziali per il recupero di contributi, premi e
relativi accessori è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ., fin dalla data
della sua emanazione (v. art. 1, comma 13, D.L. n. 688/1985).
Opposizione al decreto ingiuntivo
Entro il termine di 40 giorni può essere proposta – secondo la regola generale dell’art. 645,
cod. proc. civ. – opposizione al decreto medesimo e, in tal caso, si instaura il giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo che si svolge secondo le forme previste per le controversie del
lavoro o previdenziali.
A norma dell’art. 649, cod. proc. civ., su istanza dell’opponente il giudice può, se ricorrono
gravi motivi, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo ex art. 642 cod. proc. civ.