È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018 il D.L. 87/2018, meglio noto come “decreto dignità”.
Il provvedimento è al centro dell’attenzione soprattutto per le misure che sono state introdotte a contrasto del precariato, ma anche dal punto di vista fiscale vi sono stati alcuni interventi, alcuni dei quali dagli effetti marginali, mentre altri sicuramente da qualificare come di maggior rilievo.
Nella tabella che segue li riassumiamo, indicando anche la data dalla quale le norme hanno avuto o avranno efficacia, lasciando ai successivi contributi il compito di analizzare, nel dettaglio, le novità introdotte.
La novità in sintesi | Decorrenza | ||
Limiti alla delocalizzazione delle imprese | Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se l’attività economica interessata viene delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
È prevista l’irrogazione di una sanzione(da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito). Decadono inoltre dal beneficio le imprese che, pur non trasferendo la sede all’estero, spostano la sede operativa fuori dallo specifico territorio oggetto di agevolazione, se l’aiuto di Stato prevedeva l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati. |
Per i benefici concessi o banditi, e, comunque, per gli investimenti agevolati avviati, dopo la data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018). | |
Iper ammortamento | L’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
Se nel corso del periodo di fruizionedella maggiorazione i beni vengono destinati a strutture produttive situate all’estero, è necessario procedere al recupero dell’iper ammortamento. Allo stesso modo il decreto introduce l’obbligo di recupero anche nei casi di cessione dei beni (in passato, invece, la cessione a titolo oneroso comportava esclusivamente la perdita del residuo beneficio, ma non la restituzione di quanto in passato dedotto a titolo di iper ammortamento). Le società possono comunque continuare a beneficiare dell’iper ammortamento nel caso in cui siano effettuati investimenti sostitutivi. È stata infatti espressamente fatta salva la norma a tal fine introdotta con la Legge di Bilancio 2018, la quale è stata altresì estesa ai casi di delocalizzazione dei beni. Nessuna novità interessa invece il super ammortamento. |
A differenza di quanto previsto nelle prime bozze diffuse, le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018). | |
Credito d’imposta ricerca e sviluppo | Non possono essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. | La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. | |
Disposizioni in materia di redditometro | Non è stato abolito il redditometro, come inizialmente annunciato, né sono state modificate le norme in materia di onere della prova.
Con il redditometro il reddito del contribuente continuerà quindi ad essere determinato sulla base:
Tuttavia è stato abrogato il D.M. 16.09.2015 che elencava gli elementi di spesa indicativi della capacità contributiva. Il decreto che elenca gli elementi indicativi della capacità contributiva sarà infatti emanato dal Mef dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L’effetto è sostanzialmente quello di una momentanea sospensione dei controlli da redditometro (almeno per quanto riguarda l’applicazione degli indici di spesa) sulle annualità successive all’anno 2016. Restano ferme le disposizioni in materia di determinazione del reddito sulla base della spesa patrimoniale eseguita dal contribuente. |
L’abrogazione ha effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
In ogni caso non si applicaagli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate. |
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Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute | I dati delle fatture emesse e ricevuterelativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 (in luogo dell’originario termine del 30 novembre).
I dati semestrali dovranno essere invece trasmessi entro il 30 settembre (per il primo semestre) ed entro il 28 febbraio 2019 (per il secondo semestre). Si ricorda, tuttavia, che la Legge di Bilancio ha espressamente previsto l’abrogazione dell’adempimento a decorrere dal 2019, e quest’ultima disposizione non ha subìto alcuna modifica. |
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Split payment | Le disposizioni in materia di split payment non si applicano alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti.
Si segnala, sul punto, che, mentre la norma vigente prima delle modifiche introdotte con il D.L. 50/2017 prevedeva l’esclusione “per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”, la nuova norma esclude soltanto le prestazioni assoggettate a “ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Deve pertanto ritenersi che continuino ad essere soggette a split payment le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all’articolo 25 bis D.P.R. 600/1973. |
Le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018).
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Società sportive dilettantistiche | Sono state abrogate le disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche lucrative e le relative agevolazioni fiscali previste (riduzione della metà dell’Ires).
Sul fronte Iva sono stati quindi eliminati, tra le prestazioni soggette all’aliquota del 10%, i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. Sono stati altresì abrogati i commi da 358 a 360 dell’articolo 1 L. 205/2017disciplinanti le collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche. |
L’abrogazione delle disposizioni fiscali in materia di Ires ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. |