Secondo quanto previsto sia dalla direttiva del 10 luglio 2008 (recante disposizioni volte a regolare tale tipologia di lavoratori) sia dalla Costituzione italiana, al pari degli altri lavoratori subordinati, i lavoratori domestici hanno diritto di godere di ferie annuali retribuite e pattuite tra giugno e settembre compatibilmente con le reciproche esigenze.
Il calcolo – la quantità di ore a disposizione varia in base sia all’anzianità di servizio sia dal monte orario giornaliero:
– Part-time con anzianità di servizio inferiore a 1 anno: il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato
– Part-time con anzianità di servizio fino a 5 anni: 15 giorni di ferie all’anno
– Part-time con anzianità di servizio oltre i 5 anni: 20 giorni di ferie all’anno
– Lavoratori a ore: 8 giorni di ferie all’anno.
Il godimento dei giorni di ferie – Come in qualsiasi altro rapporto di lavoro i giorni di assenza andranno programmati compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e del lavoratore facendo attenzione a non frazionarle in più di due periodi all’anno.
Eccezioni – le parti contraenti potranno accordarsi diversamente secondo le esigenze reciproche.
I lavoratori stranieri, che durante le ferie si recano nei propri paesi d’origine, possono accordarsi con il datore di lavoro per cumulare il periodo di ferie di un biennio in un unico riposo continuativo senza alcuna interruzione in modo da potersi spostare comodamente all’estero.
Il periodo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva, salvo in caso di cessazione del rapporto.
Malattia o infortunio – Le ferie vengono automaticamente sospese per riprendere alla conclusione del periodo di malattia o infortunio. Le parti potranno concordare se riprogrammare il periodo di riposo in un altro momento o prolungare l’assenza dal luogo di lavoro fino al godimento completo dei giorni di congedo.
Retribuzione e Contribuzione – Durante le ferie il lavoratore avrà diritto al trattamento economico e contributivo pattuito e ricevuto quando svolge la propria prestazione di lavoro.
Nell’importo dovrà essere considerato eventuale vitto e alloggio in caso di convivenza. La dottrina, infatti, più volte sottolinea che “vitto e alloggio” non sono da considerare come dei privilegi gratuiti e generosi erogati dal datore di lavoro ma una forma di retribuzione per il lavoro svolto e devono essere conteggiati anche durante il periodo di riposo se il lavoratore non alloggia momentaneamente nella dimora nella quale presta servizio.
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