COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C O S T I T U Z I O N E
D E L L A
R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV]
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di
lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche
[22], di condizioni personali e sociali.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo [118]; adegua i principi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento [114 e segg.,
IX].
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche [X].

Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale [138].
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge [19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 11
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero
per reati politici [26] (1).
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione
per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio
1967).

Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116, 7]
e nei soli casi e modi previsti dalla legge [253].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto
ore all’autorità giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà
[273].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.

Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale [13, 1117].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni
politiche [1201, XIII2].
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge [354].
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20,
39, 49].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda e di esercitarne
in privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o
di culto d’una associazione od istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività
[8, 19].
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria [1116] nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica
può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s’intende revocato
e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi [113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge [102].
Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge [132].
Art. 26. (1)
L’estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per
reati politici [104].
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato [134].
Non è ammessa la pena di morte, se non nei
casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, se-
(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione
per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio
1967).

condo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici [972].
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 19
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
20 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale
dei lavoratori.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 21
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore [31]. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
22 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione
e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera [18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno
a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 23
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali [43].
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
[44, 472].
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
24 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici
o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano
a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà
[422,3].
La legge dispone provvedimenti a favore delle
zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 25
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
26 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48. (1)
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età [56, 58, 712,
751,3, 1382, XIII1].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non
per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge [XII2, XIII1].
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo de-
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio
2000, n. 1 («Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente
l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all’estero») (Gazz. Uff. n. 15 del 20
gennaio 2000).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27
mocratico a determinare la politica nazionale [18,
983, XII1].
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
Art. 51. (1)
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge [563, 582, 841, 973, 1044,
106, 1351,2,6]. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio
2003, n. 1 («Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz. Uff.
n. 134 del 12 giugno 2003).
28 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa
allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività [1192].
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e
le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 29
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I. – Le Camere
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune
[632, 642,3] dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione [83, 902, 91, 1044,
1351,7].
Art. 56. (1)
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto.
(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,
n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero
dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero»)
(Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).
30 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il numero dei deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 57. (1)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,
n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni
agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della
Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio
2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti
il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani
all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno.
L a r i p a r t i z i o n e d e i s e g g i t r a l e R e g i o n i , f a t t o
s a l v o i l n u m e r o d e i s e g g i a s s e g n a t i a l l a c i r c o –
s c r i z i o n e E s t e r o , p r e v i a a p p l i c a z i o n e d e l l e d i –
s p o s i z i o n i d e l p r e c e d e n t e c o m m a , s i e f f e t t u a i n
p r o p o r z i o n e a l l a p o p o l a z i o n e d e l l e R e g i o n i ,
q u a l e r i s u l t a d a l l ’ u l t i m o c e n s i m e n t o g e n e r a l e ,
s u l l a b a s e d e i q u o z i e n t i i n t e r i e de i p i ù a l t i r e s t i
[ I V ] .
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi
è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
32 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 60. (1)
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni [88].
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni [873].
Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti [772].
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera,
è convocata di diritto anche l’altra.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 33
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune
[552], il Presidente e l’Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
[552] possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale
[641, 732, 791, 833, 902, 1381,3].
I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore
[842, 1047, 1222, 1356].
34 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità [65].
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68. (1)
I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell’atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre
1993, n. 3 («Modifica dell’articolo 68 della Costituzione») (Gazz. Uff.
n. 256 del 30 ottobre 1993).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 35
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazioni,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni
e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità
stabilita dalla legge.
SEZIONE II. – La formazione delle leggi [117].
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo
[874], a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale
[993, 1212].
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera
è, secondo le norme del suo regolamento,
36 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
esaminato da una Commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo
o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della Commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina
le forme di pubblicità dei lavori delle
Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
[138] ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa [76], di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali [80], di approvazione
di bilanci e consuntivi [81].
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dalla approvazione
[74, 875, 1382].
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 37
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza
[722], la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere [872] chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare [876] per deliberare
l’abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge [76, 77],
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio [81], di amnistia e di indulto
[79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
[80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
38 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione
del referendum.
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato [724] al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere
[76], emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di
urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro
cinque giorni [612, 622].
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 39
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra [879] e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. (1)
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione finale [752].
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali [878] che sono di natura politica,
o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724,
752, V].
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992,
n. 1, («Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione
di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo
1992).
40 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
[724, 752, 1002].
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti
una Commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La Commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri [552,
85].
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 41
All’elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione [852] eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato
[II].
L’elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati [632] convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali
[832], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
42 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
nuove [611]. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte
o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati [632] indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione [853].
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [741].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione [611].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo [711].
Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i decreti
aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione [75, 1382].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 43
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere [78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
[1042].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola
di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura (1).
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
(1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre
1991, n. 1 («Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).
44 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e
gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune [552], a maggioranza assoluta
dei suoi membri [134, 1357] (1).
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere
le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune [552].
(1) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale»)
(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13
del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i
procedimenti d’accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in
identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati
il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3 luglio 1989, n. 153).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 45
TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e, su proposta di
questo, i Ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
46 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera
e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando la attività
dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri [89].
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l’organizzazione dei Ministeri [971].
Art. 96. (1)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell’esercizio delle loro
(1) Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.
Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 47
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale (1).
SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge [953], in modo che siano assicurati
il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari [28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge [511].
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati,
i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
(1) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.
48 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero [49].
SEZIONE III. – Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo
per le materie e secondo le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa [711] e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato [1031] è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti [1032] esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 49
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito [811].
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo
[1082].
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I. – Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario [108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali [251]. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura [VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all’amministrazione della
giustizia.
50 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 103.
Il Consiglio di Stato [1001] e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi
[241, 1118, 113, 1251].
La Corte dei conti [1002] ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge [1133].
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate
[1117, VI2].
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo
e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [105,
1063, 1071] è presieduto dal Presidente della Repubblica
[8710].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune [552] tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 51
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i
componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
S p e t t a n o a l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i –
s t r a t u r a , s e c o n d o l e n o r m e d e l l ’ o r d i n a m e n t o
g i u d i z i a r i o , l e a s s u n z i o n i , l e a s s e g n a z i o n i e d i
t r a s f e r i m e n t i , l e p r o m o z i o n i e i pr o v v e d i m e n t i
d i s c i p l i n a r i n e i r i g u a r d i d e i m a g i s t r a t i [ 1 0 6 ,
1 0 7 ] .
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche
e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e
52 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge [VII1].
La legge assicura l’indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali [1003], del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia [1022,3].
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 53
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
[1072] l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione.
Art. 111. (1)
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
N e l p r o c e s s o p e n a l e , l a l e g g e a s s i c u r a c h e l a
p e r s o n a a c c u s a t a d i u n r e a t o s i a , n e l p i ù b r e v e
t e m p o p o s s i b i l e , i n f o r m a t a r i s e r v a t a m e n t e
d e l l a n a t u r a e de i m o t i v i d e l l ’ a c c u s a e l e v a t a a
s u o c a r i c o ; d i s p o n g a d e l t e m p o e de l l e c o n d i –
z i o n i n e c e s s a r i p e r p r e p a r a r e l a s u a d i f e s a ;
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 («Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo
111 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V.
anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni
urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (Gazz. Uff. n.
50 del 1o marzo 2000).
54 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
a b b i a l a f a c o l t à , d a v a n t i a l g i u d i c e , d i i n t e r r o –
g a r e o di fa r i n t e r r o g a r e l e p e r s o n e c h e r e n –
d o n o d i c h i a r a z i o n i a su o c a r i c o , d i o t t e n e r e l a
c o n v o c a z i o n e e l’ i n t e r r o g a t o r i o d i p e r s o n e a
s u a d i f e s a n e l l e s t e s s e c o n d i z i o n i d e l l ’ a c c u s a e
l ’ a c q u i s i z i o n e d i o g n i a l t r o m e z z o d i p r o v a a
s u o f a v o r e ; s i a a s s i s t i t a d a u n i n t e r p r e t e s e
n o n c o m p r e n d e o no n p a r l a l a l i n g u a i m p i e –
g a t a n e l p r o c e s s o .
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati [132, 142, 152, 213].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge [1373]. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra [1033, VI2].
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 55
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
[1031,2].
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa [241,
1031,2, 1251].
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione
o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.
56 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (1)
Art. 114. (2)
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
[131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costiuzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti» [Articolo 11 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 57
Art. 115. (1)
[Abrogato.]
Art. 116. (2)
Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Sicilia,
il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale
(3).
(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(3) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in
legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato
con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; Legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; Legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»; Legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige»; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 23 febbraio 1972,
n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea
regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della
Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»;
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni
alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente
la durata in carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali
della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e
del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle
58 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal
secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l), limitatamente all’organizzazione della giustizia
di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto
dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge
è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e
la Regione interessata.
Art. 117. (1)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70
e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
d’Aosta»; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni
concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 59
a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo
e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
60 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell’amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare
e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 61
princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato (1).
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni
in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
(1) «1. (Omissis).
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti». [Articolo 11 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]
62 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione
può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. (1)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e
di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 63
117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà.
Art. 119. (1)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata
e di spesa.
I Co m u n i , l e P r o v i n c e , l e C i t t à m e t r o p o l i –
t a n e e le Re g i o n i h a n n o r i s o r s e a u t o n o m e .
S t a b i l i s c o n o e ap p l i c a n o t r i b u t i e d e n t r a t e
p r o p r i , i n a r m o n i a c o n l a C o s t i t u z i o n e [ 5 32] e
s e c o n d o i pr i n c ì p i d i c o o r d i n a m e n t o d e l l a f i –
n a n z a p u b b l i c a e de l s i s t e m a t r i b u t a r i o . D i –
s p o n g o n o d i c o m p a r t e c i p a z i o n i a l g e t t i t o d i
t r i b u t i e r a r i a l i r i f e r i b i l e a l l o r o t e r r i t o r i o .
L a l e g g e d e l l o S t a t o i s t i t u i s c e u n f o n d o p e –
r e q u a t i v o , s e n z a v i n c o l i d i d e s t i n a z i o n e , p e r i
t e r r i t o r i c o n m i n o r e c a p a c i t à f i s c a l e p e r a b i –
t a n t e .
L e r i s o r s e d e r i v a n t i d a l l e f o n t i d i c u i a i
c o m m i p r e c e d e n t i c o n s e n t o n o a i C o m u n i , a l l e
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
64 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
P r o v i n c e , a l l e C i t t à m e t r o p o l i t a n e e al l e R e g i o n i
d i f i n a n z i a r e i n t e g r a l m e n t e l e f u n z i o n i p u b –
b l i c h e l o r o a t t r i b u i t e .
P e r p r o m u o v e r e l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , l a
c o e s i o n e e la so l i d a r i e t à s o c i a l e , p e r r i m u o v e r e
g l i s q u i l i b r i e c o n o m i c i e so c i a l i , p e r f a v o r i r e
l ’ e f f e t t i v o e s e r c i z i o d e i d i r i t t i d e l l a p e r s o n a , o
p e r p r o v v e d e r e a sc o p i d i v e r s i d a l n o r m a l e e s e r –
c i z i o d e l l e l o r o f u n z i o n i , l o S t a t o d e s t i n a r i s o r s e
a g g i u n t i v e e d e f f e t t u a i n t e r v e n t i s p e c i a l i i n f a –
v o r e d i d e t e r m i n a t i C o m u n i , P r o v i n c e , C i t t à m e –
t r o p o l i t a n e e Re g i o n i .
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento
solo per finanziare spese di investimento.
È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti
dagli stessi contratti.
Art. 120. (1)
La Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito tra le Regioni,
né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni [161 ], né limitare
l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 65
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell’unità giuridica o
dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione.
Art. 121. (1)
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione [1171,3,4] e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione [751, 832,
1225, 1232, 1262, 132, 1382] e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere [711].
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è re-
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
66 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
sponsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione [1181], conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122. (1)
I l s i s t e m a d ’ e l e z i o n e e i ca s i d i i n e l e g g i b i l i t à e
d i i n c o m p a t i b i l i t à [ 8 42, 10 47, 13 56] de l P r e s i –
d e n t e e de g l i a l t r i c o m p o n e n t i d e l l a G i u n t a r e –
g i o n a l e n o n c h é d e i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i s o n o d i –
s c i p l i n a t i c o n l e g g e d e l l a R e g i o n e n e i l i m i t i d e i
p r i n c ì p i f o n d a m e n t a l i s t a b i l i t i c o n l e g g e d e l l a
R e p u b b l i c a , c h e s t a b i l i s c e a n c h e l a d u r a t a d e g l i
o r g a n i e l e t t i v i .
Nessuno può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio
o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 67
I l P r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a r e g i o n a l e , s a l v o c h e
l o s t a t u t o r e g i o n a l e d i s p o n g a d i v e r s a m e n t e , è
e l e t t o a su f f r a g i o u n i v e r s a l e e di r e t t o . I l P r e s i –
d e n t e e l e t t o n o m i n a e re v o c a i co m p o n e n t i d e l l a
G i u n t a .
Art. 123. (1)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia
con la Costituzione, ne determina la forma
di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore
di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre
1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248
del 24 ottobre 2001).
68 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124. (1)
[Abrogato.]
Art. 125. (2)
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 69
Art. 126. (1)
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica (2).
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
(2) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. (Omissis)» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]
70 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
Art. 127. (1)
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136]
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un
atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell’atto avente valore di legge.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 71
Art. 128. (1)
[Abrogato.]
Art. 129. (2)
[Abrogato.]
Art. 130. (3)
[Abrogato.]
Art. 131. (4)
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta [573, 832, 116];
(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(3) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(4) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre
1963, n. 3 («Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e
istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio
1964).
72 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Lombardia;
Trentino-Alto Adige [116];
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia [116, X];
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi [IV];
Molise [573, IV];
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia [116];
Sardegna [116].
Art. 132. (1)
S i p u ò c o n l e g g e c o s t i t u z i o n a l e , s e n t i t i i Co n –
s i g l i r e g i o n a l i , d i s p o r r e l a f u s i o n e d i R e g i o n i
e s i s t e n t i o la cr e a z i o n e d i n u o v e R e g i o n i c o n u n
m i n i m o d i u n m i l i o n e d ’ a b i t a n t i , q u a n d o n e f a c –
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 73
c i a n o r i c h i e s t a t a n t i C o n s i g l i c o m u n a l i c h e r a p –
p r e s e n t i n o a l m e n o u n t e r z o d e l l e p o p o l a z i o n i
i n t e r e s s a t e , e la pr o p o s t a s i a a p p r o v a t a c o n r e f e –
r e n d u m d a l l a m a g g i o r a n z a d e l l e p o p o l a z i o n i
s t e s s e [ X I ] .
Si può, con l’approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire
che Provincie e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e
la istituzione di nuove Provincie nell’àmbito d’una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate,
può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
74 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I. – La Corte costituzionale.
Art. 134. (1)
La Corte costituzionale giudica [VII2]:
s u l l e c o n t r o v e r s i e r e l a t i v e a l l a l e g i t t i m i t à
c o s t i t u z i o n a l e d e l l e l e g g i e de g l i a t t i , a v e n t i
f o r z a d i l e g g e [ 7 6 , 7 7 ] , d e l l o S t a t o e de l l e R e –
g i o n i [ 1 2 7 ] ;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
s u l l e a c c u s e p r o m o s s e c o n t r o i l P r e s i d e n t e
d e l l a R e p u b b l i c a , a no r m a d e l l a C o s t i t u z i o n e
[ 9 0 ] .
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di
procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
V. anche l’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
(«Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale
») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 75
Art. 135. (1)
La Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune [552] e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti
fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che ri-
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni
sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre
1967); nonché con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.
1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.
Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
V. inoltre l’articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1 (il cui titolo è riportato nella nota 1, a pagina 74),
come modificato dall’articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1
del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa
il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti,
uno o più commissari per sostenere l’accusa».
76 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
mane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l’esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge [842].
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte
da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a senatore [582], che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente
forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 77
Art. 137.
Una legge costituzionale (1) stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre
norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale
non è ammessa alcuna impugnazione.
SEZIONE II. – Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione [724].
(1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi
di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della
Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione
concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14
marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione
e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del
25 novembre 1967).
78 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
[876] quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta
a referendum non è promulgata [731, 875] se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 79
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I.
Con l’entrata in vigore della Costituzione il
Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica e ne assume
il titolo.
II.
Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
III.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri
o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta
della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
80 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta
nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise è
considerato come Regione a sé stante, con il numero
dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
V.
La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e dei tribunali militari.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 81
Entro un anno dalla stessa data si provvede con
legge al riordinamento del Tribunale supremo militare
in relazione all’articolo 111.
VII.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme preesistenti all’entrata in vigore
della Costituzione (1).
VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo
della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a
quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative
(1) Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo
135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con
l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della
Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte
stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni».
82 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e
le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio
alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti
locali.
IX.
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui
all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con l’articolo 6.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 83
XI.
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
(1) si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di
cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII. (2)
I membri e i discendenti di Casa Savoia non
sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici
né cariche elettive.
(1) L’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1,
stabilisce che:
«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali
della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».
(2) L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1
(«Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo
e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
», Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:
«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale
della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
84 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai
loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni di diritti reali sui beni
stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922, valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV.
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha
per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI.
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento
con essa delle precedenti leggi costituzionali
che non siano state finora esplicitamente
o implicitamente abrogate.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 85
XVII.
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo comma, e 3, comma
primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano
in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
o di almeno duecento deputati.
XVIII.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla
sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente,
ed entra in vigore il 1o gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica
86 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
CONTROFIRMANO
Il Presidente
dell’Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
ALCIDE DE GASPERI
V. Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI